
CAPO III – Disposizioni generali
Art. 12 – Detenzione e custodia di animali.
1.Chiunque detiene animali, a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, provvedendo a fornire le adeguate cure, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. Inoltre dovranno accudirli e alimentarli secondo l’età, il sesso, la specie e la razza alla quale appartengono.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga, garantire la tutela di terzi da aggressioni, ed evitare il danneggiamento o l’imbrattamento delle proprietà pubbliche e private.
3. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto della tutela della salute, dell’igiene e del benessere degli stessi, attrezzando gli spazi con idonei arricchimenti ambientali.
Art. 25 – Attività motoria.
1. Chi detiene e/o custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. È vietato custodire cani all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo e con un piano rialzato dal suolo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentata e dovrà
avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su
tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti al ristagno d’acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.
4. È vietato detenere i cani con catene inferiore a 4 metri, il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo della lunghezza minima di 5 metri e di altezza di un metro e mezzo dal suolo, per permettere all’animale di muoversi senza rimanere impigliato.
Art. 26 – Detenzione e ricovero.
Per il cane custodito libero in recinto o in box, la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 2 per cani con peso non superiore a kg 2 (cane di piccola taglia); mq. 3,5 per cani con peso non superiore a kg 8 (taglia media); mq. 4,5 per cani con peso non superiore a kg.15 (taglia grande) e mq. 6 per cani con peso superiore a kg. 15 (taglia gigante). All’esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
Tali strutture devono essere idonee dal punto di vista igienico sanitario, garantire un’adeguata contenzione dell’animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione facilmente lavabile, disinfettabile e antisdrucciolo, senza ristagni di liquidi; il box deve essere riparato da correnti d’aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell’animale; il cane in isolamento deve usufruire di strumentazione atta ad evitare delle deprivazioni e psico-fisica
Art. 27 – Cani da lavoro
I cani utilizzati per lavoro (es.cani poliziotto, cani-guida ecc.) non possono sostenere turni superiori alle 7 ore, compresi gli spostamenti, e durante tale periodo devono potersi abbeverare.
Art. 13 – Divieti
1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e/o che contrasti con le norme vigenti.
2. E’ vietato sopprimere qualunque animale da compagnia o affezione se non per malattie incurabili e produttrici di gravi ed ineliminabili sofferenze comprovate da certificazione medico-veterinaria; tale soppressione eutanasica dovrà essere praticata esclusivamente da medico veterinario. Per i cani è obbligatorio rispettare quanto previsto all’art. 2 comma 6 della legge quadro 281/91.
3. È vietato detenere gli animali in spazi angusti, tali da impedire lo svolgimento dei movimenti tipici della specie, se non per temporanee esigenze sanitarie debitamente certificate.
4. È vietato privare gli animali detenuti a qualsiasi titolo dell’alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto del medico veterinario, che dovrà riportare le cause e i tempi di tale deroga.
5. È vietato stabulare animali in gabbia con la pavimentazione in rete superiore al 50% della dimensione la pavimentazione in rete deve essere adeguata alla tipologia dell’animale.
6. E’ vietato detenere animali privi dell’acqua e del cibo
necessario, in condizioni di scarsa o eccessiva luce, umidità, areazione o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
7. È vietato detenere animali privandoli delle necessarie profilassi e cure sanitarie laddove le condizioni ambientali e/o lo stato di salute lo richiedano.
8. È vietato custodire animali permanentemente all’aperto, in terrazze o balconi senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all’interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza idonea luce ed adeguato ricambio d’aria.
9. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 45 giorni di vita, se non per gravi motivazioni di tipo sanitario e/o comportamentale, debitamente certificato dal medico veterinario.
10. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica e/o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
11. È vietato l’addestramento a comportamenti aggressivi e/o pericolosi e la selezione e/o incroci di animali al fine di sviluppare l’aggressività.
12. È vietato su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
13. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nel vano portabagagli chiusi (non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.
14. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione motorizzati.
15. È vietato esporre animali, tenuti in luoghi chiusi, a suoni, rumori o musiche ad un volume e/o frequenze tali da essere nocivi anche relativamente a frequenze non udibili dall’uomo.
16. È vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
17. È vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d’aria.
18. È vietato l’apposizione di cucce o ripari per cani e per gatti sul solo pubblico.
19. È vietato distruggere i nidi degli uccelli con la presenza di pulli e/o specie appartenenti alla fauna selvatica. 20. È vietata l’opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.
21. È vietata la cattura di animali vaganti e selvatici ad eccezione di quelle effettuate dalle autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.
22. È vietata la pratica dell’accattonaggio con animali.
23. È vietato maltrattare catturare qualsiasi animale. È vietata la detenzione e la commercializzazione di fauna selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti.
24. E’ vietato abbandonare nell’ambiente qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del
territorio comunale, compresi i giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico, fatta salva la liberazione in ambienti adatti, di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero o istituti scientifici autorizzati dalle autorità competenti a sensi delle leggi vigenti. Quanto sopra ad eccezione dei casi previsti da specifici provvedimenti dell’autorità sanitaria locale.
25. Sono vietati combattimenti tra animali, a qualunque specie appartengono.
26.1 È fatto divieto su tutto il territorio comunale da offrire animali, sia cuccioli che adulte, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell’ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, Luna Park, lotterie, mercati ecc.
26.2 sono consentite le iniziative a scopo di adozione effettuate dalle associazioni animaliste ambientaliste(regolarmente iscritta all’apposito albo regionale del volontariato) preventivamente comunicate ed autorizzate dal servizio competente per la tutela degli animali, che darà poi comunicazione al competente servizio veterinario dell’Asl.
Art. 14 – Avvelenamento di animali
1. È proibito a chiunque in base alla normativa vigente, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derrate stazione o disinfestazioni, che devono essere seguite da ditte specializzate, con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali e pubblicizzate Dalle stesse ditte.
tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione dovrà contenere l’indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi dell’est contabile del trattamento, la durata del trattamento nelle sostanze utilizzate nonché il relativo antidoto.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamento spargimento di sostanze velenose deve segnalarlo, agli agenti di P. M. e/o all’ufficio comunale competente per la tutela degli animali e/o all’Asl territorialmente competente, indicando, ove possibile, numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta all’utilizzo, non che i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati ed attenersi a quanto stabilito dalla norma vigente.
Art.15 – Accesso degli animali da compagnia sui mezzi di trasporto pubblico
1. È consentito l’accesso degli animali da compagnia su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nella comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; I cani è obbligatorio l’uso della guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle delle lezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatore di handicap; per i gatti e obbligatorio l’uso del trasportino, per altri animali di piccola taglia idonei contenitori.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali su mezzi di trasporto pubblico dovrà
3. Nonna potranno essere trasportati su mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, I conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali… Con mezzi idonei all’uso, secondo le norme del codice della strada.
5. Non potrà rifiutarsi il trasporto di cani di accompagnamento per disabili per i non vedenti.
Art.16 – Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.
1. La vendita degli animali nelle degli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto del DPCM 28 febbraio 2003 E Delle linee guida approvate con deliberazione di G.R. n. 593 del 12 Maggio 2006 ”benessere degli animali da compagnia” che stabilisce, all’allegato C), I seguenti requisiti:
-I locali devono avere i requisiti di agibilità ai sensi della normativa vigente;
– le parti coperte degli alloggiamenti che ospitano gli animali devono essere rivestite di materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
– Deve essere assicurato idoneo sistema di deflusso dei reflui di lavaggio degli abbienti destinati agli animali onde evitare il ristagno del contatto degli stessi con gli animali;
– le strutture non devono presentare parti che arrechino ferite o danni agli animali e devono essere tenute in perfette condizioni di manutenzione;
– nelle aree che ospitano gli animali devono essere assicurati parametri microclimatici idonei per la tipologia degli stessi;tutti i locali di pertinenza delle attività devono essere tenuti in condizioni di massima igiene mediante interventi di ordinaria e straordinaria polizia e, ove occorra, Devi sempre per azione e disinfestazione.
2. Gli animali in esposizione, tenuti all’interno dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, ricerca e di lettiera.
3. È vietata l’esposizione di animali all’esterno degli esercizi commerciali, nonché a ridosso delle vetrine esposte esterne.
4. È vietata l’esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. Discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.), con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collegati in ambiente esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.
5. È vietata sull’intero territorio comunale la vendita ambulante di animali, ad eccezione delle fiere, mostre ed esposizioni regolarmente autorizzate a norma di legge E che rispettino le condizioni previste per la tutela del benessere degli animali.
6. È vietata la vendita di animali sprovvisti di certificazione sanitaria che ne attesti le buone condizioni di salute E altresì vietata la vendita o cessione di cani privi di microchip e regolari scrivi azione in banca dati regionanale anagrafe canina ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.
7. È fatto obbligo alla venditore di tenere e di aggiornare settimanalmente registri di carico e scarico di tutti gli animali acquistati o ricevuti a qualunque titolo e vendute o cedute a qualsiasi titolo o deceduti, questi ultimi con l’indicazione delle cause di morte.
8. È vietato vendere o cedere animali di qualunque specie ai minori di anni 18.
CAPO IV – CANI
Art.21 – Anagrafe canina, metodi di riconoscimento.
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani debbano procedere alla loro iscrizione all’anagrafe canina E all’inserimento del microchip ai sensi della normativa vigente.
2. Variazioni di domicilio e/o di proprietà del cane dovranno essere comunicati ai servizi veterinari dell’Asl entro 15 giorni dall’evento mentre il decesso lo smaltimento, entro 5 giorni.
Art.23 – Modalità di conduzione
1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del controllo e della corretta conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali E cose provocate dall’animale stesso.
2. È obbligatorio utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 Durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le arie per i cani individuate dal comune.
3. È obbligatorio condurre i cani con guinzaglio e museruola né locali pubblici e sui mezzi di trasporto, come già indicato all’art.19 del presente regolamento e nei casi previsti dalla normativa in materia di tutela della salute pubblica dalle aggressioni dei cani O.M. 3/3/2009 successivamente modifiche ad integrazioni(O.M. 22 marzo 2011) 4. È obbligatorio portare con sé la museruola da applicare al cane in caso di necessità O su richiesta delle autorità competenti.
5. E obbligatorio affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente. Art.24 – Obbligo di raccolta delle deiezioni
1. Inabilità, o conduttori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere preservare lo stato di genere decoro del luogo.
L’obbligo di cui al presente articolo cestiste per qualsiasi aria pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale, comprese le aree di sgambetta avendo per i cani.
2. I proprietari e/o conduttori di cani che si trovino su aria repubblica o di uso pubblico quando l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una iginica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano e non vedenti o portatori di handicap.
I proprietari sono, altresì, obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti.
Il Comune adotterà ogni strumento utile, ivi incluso soluzioni innovative, al fine di individuare e sanzionare i proprietari che non provvedano a rimuovere le deiezioni prodotte dal proprio cane, il comune oppone idonea segnaletica per il rispetto delle ordinanze in materia
Art.28 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico salvo le aree successive precisate al comma 4 O disciplinate con apposito regolamento.
2. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell’animale stesso. Il proprietario o detentore dell’animale e comunque responsabile civilmente, penalmente amministrativamente via ogni azione del cane da lui condotto e/o affidato in conduzione.
3. Evitato la cessione ai cani nati destinate e attrezzate per particolari scopi, come le arie giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. È vietata la posizione di cucce o ripari per cani sono solo pubblico.
5. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso in tutti cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.
6. L’accesso degli animali domestici agli spazi privati comuni sarà disciplinato dal regolamento di condominio, Ove esiste.
Art.29 – Aree venerdì di sgambettamento e libera socializzazione
1. Il Comune si impegna a verificare la possibilità di creare e attrezzare opportunamente, congiuntamente con le municipalità, fare verde di sgambetto pagamento È libera sono già realizzazione degli animali E a dotare le stesse di beverini. In Italia non è consentito l’accesso dei bambini se non accompagnati da un adulto.
2. In tali aree allora destinate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.
3. Nell’ambito dei giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e demi delle limitazioni, spazi destinati ai cani, Dotati anche di opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, I cani possono muoversi, correre e gi
4. Il Comune, in accordo con gli enti competenti, si impegna a verificare la possibilità di dotare le fontane pubbliche e gli idranti fuori terra di beverini animale riempimento automatico.
CAPO V – GATTI
Art.34 – Protezione dei gatti
1. È fatto divieto a chiunque di maltrattare i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale allontanarli dal proprio habitat, almeno che tale ultima evenienza non avvenga per certificati motivi sanitari.
2. Per “gatto libero” si intende l’animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo. 3. Per “habitat” si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e nonna, nel quale viva stabilmente un gatto o una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia più o meno accudita dai cittadini.
4. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo.
5. La persone che si occupa della cura e del sostenimento delle colonie di gatti che vivono in libertà e detto “tutore di colonie feline” È riconosciuto da apposita autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario dell’Asl Napoli1 Centro e dal servizio tutela diritti e salute degli animali.
Art.35 – Compiti dell’amministrazione comunale e dell’azienda sanitaria locale
1. Il Comune e l’azienda sanitaria locale provvedono, in collaborazione con le associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, regno mettendoli, in seguito, all’interno della colonia di provenienza.
La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dei dottori delle associazioni di volontariato, dato personale appositamente incaricato dall’amministrazione comunale o dall’azienda sanitaria locale.
Art.36 – Colonie feline e gatti liberi
1. Le colonie feline che vivano all’interno del territorio comunale sono censite dall’azienda sanitaria locale con la collaborazione delle associazioni e/o dei cittadini tutori. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.
2. Le colonie feline censite non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente vivono; eventuali trasferimenti, possono avvenire solo per comprovate e documentate esigenze ambientali, territoriali e sanitarie.
Art.37 – Cura delle colonie feline da parte dei tutori
1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cultura e della sostentamento delle colonie feline. Chi è quel intende accudire una colonia felina deve darne comunicazione al servizio veterinario dell’Asl territorialmente competente ed alla servizio comunale competente.
2. L’accesso dei dottori alle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario e/o del condominio che, tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo all’uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti liberi residenti in aree private e nell’impossibilità di accedervi, I tutori sottopongono e demandano al servizio tutela diritti e salute degli animali alle autorità competenti le problematiche individuate, il quali con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.
3. I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene e il decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. È vietata l’apposizione di cucce Olivari per gatti installati sul suolo pubblico; negli spazi condominiali si rimanda ai relativi regolamenti.
4. Il comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà E le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Occorre ribadire ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controlli dal punto di vista demografico.
Art.38 – Custodia dei gatti di proprietà
1. È fatto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di avere accesso ad idonei ripari.
2. Alla fine di contenere l’incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengono lasciati liberi di uscire dall’abitazione e divagare sul territorio, È fatto obbligo ai proprietari e/o tintori di provvedere alla loro sterilizzazione.
CAPO VI – VOLATILI
Art.39 – Tutela detenzione dei volatili
1. Ai volatili detenuti in gabbia/ voliera devono essere garantite buone condizioni climatiche. I contenitori della quattro e del cibo all’interno delle gabbie dovranno essere sempre pulite e rifornite. E’ vietato tenere i volatili legati. 2. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore. Domani riusciamo a metà
Art.40 – Dimensioni delle gabbie/ voliere
1. La voliera deve avere le seguenti dimensioni: la dimensione maggiore deve essere almeno cinque volte superiore all’apertura alare dell’esemplare più grande, le altre due dimensioni non devono essere inferiore alla metà della dimensione maggiore. Se sono tenuti più di quattro animali le misure sopra descritte vengono aumentate di un sesto della cubatura per ogni animale oltre e quattro.
2. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili. 3. È fatto divieto di:
– lasciare permanentemente all’aperto, senza adeguata protezione.
– strappare o tagliare le penne, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche; – amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche.
CAPO VII – ANIMALI ESOTICI
Art.42 – Detenzione degli animali esotici
1. Chiunque detenga animali esotici a qualsiasi titolo e/o scopo, Deve dichiarare il possesso al Comune per il tramite dell’Asl territorialmente competente, allegando le certificazioni svegliati che ne consentono l’esatta identificazione e ne dimostrano la legittima provenienza, ai sensi della legge 10 dicembre 1975, N. 874 E successivamente modificazioni ed integrazioni.
2. Chiunque detiene animali esotici deve denunciare al Comune entro tre giorni per il tramite del servizio veterinario dell’Asl territorialmente competente, la nascita di cuccioli, la scomparsa, la fuga, il trasferimento e/o l’alienazione, nonché la loro morte.
3. È fatto obbligo di ricreare negli alloggiamenti le caratteristiche del clima e dell’habitat naturale delle specie detenute.
4. Le dimensioni e le caratteristiche degli alloggiamenti devono essere quelle indicate dalla normativa vigente.
5. Il Comune si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione contro la detenzione degli di appartanenti alla specie esotica.
CAPO IX – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI
Art.43 – Protezione degli animali utilizzati per i fini scientifici e tecnologici
1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell’ambito del suo contesto territoriale le attività che provvedano l’utilizzo di animali a scopo sperimentali avvengono con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente(D.lgs 27.1.1992,n.116 e s.m.i in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali monta altri fini scientifici), con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell’amministrazione comunale.
2. Il comune si adopera affinché le funzioni adesso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace coordinata con le altre istituzioni pubbliche proposte. Il comune si impegna a prova a muovere campagne di sensibilizzazione I metodi alternativi all’utilizzo di animali ai fini sperimentale. ni dell’animale, sufficientemente coibentata e dovrà
avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su
tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti al ristagno d’acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.
4. È vietato detenere i cani con catene inferiore a 4 metri, il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo della lunghezza minima di 5 metri e di altezza di un metro e mezzo dal suolo, per permettere all’animale di muoversi senza rimanere impigliato.
Art. 26 – Detenzione e ricovero
Per il cane custodito libero in recinto o in box, la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 2 per cani con peso non superiore a kg 2 (cane di piccola taglia); mq. 3,5 per cani con peso non superiore a kg 8 (taglia media); mq. 4,5 per cani con peso non superiore a kg.15 (taglia grande) e mq. 6 per cani con peso superiore a kg. 15 (taglia gigante). All’esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
Tali strutture devono essere idonee dal punto di vista igienico sanitario, garantire un’adeguata contenzione dell’animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione facilmente lavabile, disinfettabile e antisdrucciolo, senza ristagni di liquidi; il box deve essere riparato da correnti d’aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell’animale; il cane in