Estratto regolamento comportamento animali
CAPO III – Disposizioni generali Art. 12 – Detenzione e custodia di animali. 1.Chiunque detiene animali, a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, provvedendo a fornire le adeguate cure, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. Inoltre dovranno accudirli e alimentarli secondo l’età, il sesso, la specie e la razza alla quale appartengono. 2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga, garantire la tutela di terzi da aggressioni, ed evitare il danneggiamento o l’imbrattamento delle proprietà pubbliche e private.3. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto della tutela della salute, dell’igiene e del benessere degli stessi, attrezzando gli spazi con idonei arricchimenti ambientali. Art. 25 – Attività motoria. 1. Chi detiene e/o custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria.2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.3. È vietato custodire cani all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo e con un piano rialzato dal suolo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentata e dovràavere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sutre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti al ristagno d’acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.4. È vietato detenere i cani con catene inferiore a 4 metri, il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo della lunghezza minima di 5 metri e di altezza di un metro e mezzo dal suolo, per permettere all’animale di muoversi senza rimanere impigliato. Art. 26 – Detenzione e ricovero. Per il cane custodito libero in recinto o in box, la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 2 per cani con peso non superiore a kg 2 (cane di piccola taglia); mq. 3,5 per cani con peso non superiore a kg 8 (taglia media); mq. 4,5 per cani con peso non superiore a kg.15 (taglia grande) e mq. 6 per cani con peso superiore a kg. 15 (taglia gigante). All’esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane. Tali strutture devono essere idonee dal punto di vista igienico sanitario, garantire un’adeguata contenzione dell’animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione facilmente lavabile, disinfettabile e antisdrucciolo, senza ristagni di liquidi; il box deve essere riparato da correnti d’aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell’animale; il cane in isolamento deve usufruire di strumentazione atta ad evitare delle deprivazioni e psico-fisica Art. 27 – Cani da lavoro I cani utilizzati per lavoro (es.cani poliziotto, cani-guida ecc.) non possono sostenere turni superiori alle 7 ore, compresi gli spostamenti, e durante tale periodo devono potersi abbeverare. Art. 13 – Divieti 1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e/o che contrasti con le norme vigenti.2. E’ vietato sopprimere qualunque animale da compagnia o affezione se non per malattie incurabili e produttrici di gravi ed ineliminabili sofferenze comprovate da certificazione medico-veterinaria; tale soppressione eutanasica dovrà essere praticata esclusivamente da medico veterinario. Per i cani è obbligatorio rispettare quanto previsto all’art. 2 comma 6 della legge quadro 281/91. 3. È vietato detenere gli animali in spazi angusti, tali da impedire lo svolgimento dei movimenti tipici della specie, se non per temporanee esigenze sanitarie debitamente certificate. 4. È vietato privare gli animali detenuti a qualsiasi titolo dell’alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto del medico veterinario, che dovrà riportare le cause e i tempi di tale deroga.5. È vietato stabulare animali in gabbia con la pavimentazione in rete superiore al 50% della dimensione la pavimentazione in rete deve essere adeguata alla tipologia dell’animale. 6. E’ vietato detenere animali privi dell’acqua e del cibonecessario, in condizioni di scarsa o eccessiva luce, umidità, areazione o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.7. È vietato detenere animali privandoli delle necessarie profilassi e cure sanitarie laddove le condizioni ambientali e/o lo stato di salute lo richiedano.8. È vietato custodire animali permanentemente all’aperto, in terrazze o balconi senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all’interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza idonea luce ed adeguato ricambio d’aria.9. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 45 giorni di vita, se non per gravi motivazioni di tipo sanitario e/o comportamentale, debitamente certificato dal medico veterinario.10. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica e/o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.11. È vietato l’addestramento a comportamenti aggressivi e/o pericolosi e la selezione e/o incroci di animali al fine di sviluppare l’aggressività.12. È vietato su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.13. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nel vano portabagagli chiusi (non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.14. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione motorizzati.15. È vietato esporre animali, tenuti in luoghi chiusi, a suoni, rumori o musiche ad un volume e/o frequenze tali da essere nocivi anche relativamente a frequenze non udibili dall’uomo.16. È vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali
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